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“Alberto Dalmasso ETS è un’Associazione iscritta all’Anagrafe delle Onlus – Regione Piemonte, tramite il protocollo 2016/63891 e con il Codice Fiscale 94038750025.

E’ possibile controllarne l’iscrizione qui. In virtu’ dello status dell’associazione, tutte le erogazioni liberali (donazioni) a favore di Alberto Dalmasso ETS sono fiscalmente deducibili o detraibili secondo i limiti definiti dalla legge e riportati di seguito.

Una copia della donazione effettuata tramite bonifico è sufficiente come prova ai fini della dichiarazione dei redditi.

Le persone fisiche o le imprese che effettuano una donazione a favore di Alberto Dalmasso ETS possono scegliere il trattamento fiscale di cui godere, ossia possono decidere se inserire il contributo erogato tra gli oneri deducibili dal proprio reddito o, in alternativa, tra le detrazioni per oneri dall’imposta lorda.

Il regime di deducibilità fiscale si può applicare a tutte le donazioni. Alberto Dalmasso ETS consiglia di rivolgersi preferibilmente al proprio consulente di fiducia per scegliere la formula piu’ adatta alle proprie esigenze.

Persone fisiche

 

Possono optare alternativamente per:

  • la deducibilità, per le liberalità in denaro o in natura, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 € annui (art. 14 comma 1 D.L. n. 35/2005 e successive modificazioni (L. n. 80/2005). Nel calcolo del reddito complessivo dichiarato sono compresi anche i redditi da fabbricati assoggettati a cedolare secca; o
  • la detrazione dall’Irpef del 26% calcolata sul limite massimo di 30.000 euro per un risparmio fino a 7.800 euro.

Aziende

 

e gli enti soggetti all’imposta sul reddito delle società – IRES possono optare alternativamente per:

  • la deducibilità, per le liberalità in denaro o in natura, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 € annui (art. 14 comma 1 D.L. n. 35/2005 e successive modificazioni (L. n. 80/2005); o
  • la deduzione dal reddito imponibile Ires del 2% del reddito d’impresa dichiarato per un importo massimo di 30.000 euro (comma 2 lettera h, art 100 tuir)”

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